Art. 6.
(Pubblicità degli atti interni di partito).

      1. Le deliberazioni del congresso o dell'assemblea nazionale concernenti l'elezione degli organi interni del congresso, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto o di regolamenti integrativi, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione che lo accompagna devono risultare da apposito verbale, redatto da un notaio.
      2. Nel termine di tre giorni dalla fine delle operazioni congressuali, unitamente

 

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alle osservazioni e alle deduzioni che ogni membro del congresso o dell'assemblea nonché di ogni organizzazione del partito possono fare pervenire entro il secondo giorno perché siano ad esso allegate, il verbale è trasmesso alla cancelleria della Corte costituzionale, dove rimane liberamente accessibile unitamente alle osservazioni e deduzioni che entro un mese dalla data dell'avvenuto deposito gli stessi aventi diritto possono fare allegare.